Il 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge di Bilancio per il 2022. Come sempre, all’inizio di ogni anno, riportiamo in sintesi alcune principali novità sul versante della Previdenza:

PROROGA DELL’APE SOCIALE PER IL 2022: anche per coloro che matureranno i requisiti previsti tra l’1/1/2022 e il 31/12/2022 vi è la possibilità di accedere all’Ape Sociale, con alcune novità. Ricordiamo che le categorie che possono richiede l’Ape sono: 

disoccupati, 

invalidi in misura pari o superiore al 74%, 

coloro che prestano assistenza a familiari conviventi con handicap in situazione di gravità con 30 anni di contributi

lavoratori gravosi con 36 anni di contributi (con una riduzione per alcune categorie, riportata a seguire).

L’età minima richiesta è in tutti i casi di 63 anni. Le novità riguardano: l’eliminazione del lasso temporale di 3 mesi tra il termine della Naspi (indennità di disoccupazione) e la decorrenza dell’Ape Sociale; L’ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi; la riduzione da 36 anni a 32 anni di contributi per alcune tipologie di lavoratori gravosi (edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).

ESTENSIONE DELL’OPZIONE DONNA

Così come ormai accade da parecchi anni, la cosiddetta “Opzione donna” è oggetto di una nuova proroga. Potranno accedere a pensione con il meccanismo dell’opzione donna, le lavoratrici che hanno maturato entro il 31 dicembre 2021, i 35 anni di contributi e i 58 anni di età se dipendenti e i 59 anni di età se autonome.

INTRODUZIONE DELLA QUOTA 102

Il regime sperimentale della quota 100 previsto per il triennio 2019/2021 chiude i battenti (ma attenzione, perché chi ha maturato i requisiti previsti, ossia 38 anni di contributi e 62 anni di età entro il 31/12/2021, può richiedere il pensionamento con questa modalità anche successivamente!). Subentra, ma solo per l’anno 2022, la cosiddetta “Quota 102” che richiede 64 anni di età e 38 anni di contributi maturati entro la fine di quest’anno.

CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ

La Legge di Bilancio 2022 rende strutturale e definitivo tale misura, che prevede 10 giorni di congedo di cui il neo-papà deve usufruire entro 5 mesi dalla nascita. 

NOVITÀ IN MATERIA DI NASPI E DIS-COLL

Per Naspi è prevista l’estensione dell’indennità anche agli operai agricoli a tempo indeterminato; dal 1/1/2022 viene definitivamente meno il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio della disoccupazione; la riduzione (decalage) dell’importo del 3% ogni mese partirà non più dal 4° mese, bensì dal 6° mese (dall’8° invece per chi ha compiuto 55 anni al momento della domanda). Con riferimento invece alla Dis-Coll (disoccupazione dei collaboratori coordinati e a progetto), anche in questo caso viene rivisto il meccanismo di “decalage”: la riduzione del 3% partirà dal 6° mese. Altra importante modifica riguarda la durata della Dis-Coll: dal 1° gennaio 2022 avrà durata pari ai mesi di contributi accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e la cessazione stessa (fino a una durata massima di 12 mesi).